DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1974, n. 165 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua
lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1974, n. 165 Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato. (GU n.122 del 11-05-1974) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Allegati Allegato n. 1 Allegato n. 1 Allegato n. 2 Allegato n. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-5-1974 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1 Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni: 1) I prezzi, le tasse, le soprattasse ed i diritti, anche accessori, di ogni genere sono aumenti del trenta per cento. Fanno eccezione:
- a)i prezzi delle basi chilometriche della seconda classe per la seconda zona di percorrenza, delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 che sono aumentati del venti per cento;
- b)i prezzi delle basi chilometriche della seconda classe per la terza zona di percorrenza, delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 nonché i prezzi dei supplementi per l'utilizzazione di posti cuccetta e posti in vettura letto che rimangono invariati;
- c)i prezzi della tariffa n. 22 "Biglietti di abbonamento a riduzione" per impiegati dello Stato e studenti e della tariffa n. 23 "Biglietti di abbonamento settimanali e festivi per impiegati, operai e braccianti" che sono aumentati del dodici per cento. 2) I prezzi minimi, per viaggiatore, sia per gli adulti che per i ragazzi, e per qualsiasi tariffa, sono fissati in L. 150 per la prima e in L. 100 per la seconda classe. 3) I biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati e di andata e ritorno festivi, di cui all'art. 25, sono soppressi. 4) All'art. 29 è aggiunto il seguente paragrafo: "Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione alle esigenze del mercato ed alle condizioni dello esercizio ferroviario, ha facoltà di sospendere temporaneamente l'applicazione delle tariffe per treni speciali e di modificare sia la misura delle riduzioni sia le condizioni di applicazione delle tariffe stesse". 5) Le tariffe per i viaggi in comitiva, di cui all'art. 36, sono stabilite come segue:
- a)comitive ordinarie: tariffa n. 3, per gruppi composti da 10 a 24 persone; tariffa n. 4, per gruppi composti da 25 a 399 persone; tariffa n. 5, per gruppi composti da almeno 400 persone.
- b)comitive familiari: tariffa n. 4, per gruppi di almeno 4 persone. 6) L'agevolazione comitive festive, di cui all'art. 36, è soppressa. 7) All'art. 36 è aggiunto il seguente paragrafo: "Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione alle esigenze del mercato ed alle condizioni dello esercizio ferroviario, ha facoltà di sospendere temporaneamente l'applicazione delle tariffe per i viaggi delle comitive e di modificare sia la misura delle riduzioni sia le condizioni di applicazione delle tariffe stesse". 8) L'importo minimo da pagare per ciascun treno speciale a richiesta degli utenti, di cui alla tariffa n. 10, è modificato come segue: per i treni a carrozze: 300 biglietti di 2ª classe a tariffa ordinaria n. 1, per la percorrenza minima di 100 km; per le automotrici: tanti biglietti di 1ª o di 2ª classe a tariffa ordinaria n. 1, secondo la classe del materiale rotabile utilizzato, per quanti sono i posti offerti dal mezzo, per la percorrenza minima di 100 km. 9) Alla tariffa n. 11 sono apportate le seguenti variazioni:
- a)l'indicazione della tariffa n. 5 e n. 6 è sostituita, rispettivamente, dalla tariffa n. 4 e n. 5;
- b)il minimo di partecipazione previsto dal secondo capoverso del paragrafo 2 è portato da 300 a 400 persone. 10) Le tariffe n. 51 e n. 61 sono soppresse; in sostituzione si applicano rispettivamente le tariffe n. 4 e n. 5. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi