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LEGGE 17 agosto 2005, n. 166 - Normattiva

LEGGE 17 agosto 2005, n. 166 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 17 agosto 2005, n. 166 ultimo aggiornamento all'atto: 19/06/2017 --> Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento. note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/8/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017) (GU n.194 del 22-08-2005) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.2 agg.1 orig. 2orig. 3orig. 4 5orig. 6 7orig. 8 9 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-7-2017 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 4 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Sistema di prevenzione)

  1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento.
  2. Con il termine "carte di pagamento" si intendono quei documenti che si identificano con le carte di credito e le carte di debito e con le altre carte definite nella normativa di attuazione.
  3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le società, le banche ((gli istituti di pagamento)) e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte, di seguito denominati "società segnalanti", individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
  4. (

(3))
  1. Le società segnalanti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e
  2. I dati e le informazioni alimentano un apposito archivio informatizzato.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e può avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N.
  5. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore ((ed in generale delle frodi sui mezzi di pagamento, per le quali il Dipartimento del Tesoro esercita funzioni di prevenzione, sul piano amministrativo, dei relativi illeciti)) . (
(3)) 8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario. --------------- AGGIORNAMENTO
(3)Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.