cca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 21 novembre 2025, n. 175 ultimo aggiornamento all'atto: 20/01/2026 --> Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili. (25G00185) note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/11/2025 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 gennaio 2026, n. 4 (in G.U. 20/01/2026, n. 15) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/2026) (GU n.271 del 21-11-2025) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 2 bis 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-1-2026 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in materia di investimenti e per garantire il regolare svolgimento delle attività economiche; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0 1. Le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, possono essere presentate entro il 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del (( Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) )) , a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025. Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta. Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy ((24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024)) . 2. L'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche per uno dei due crediti d'imposta. Qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa ((beneficiaria, a seguito)) della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE ((,)) comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate. 3. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.