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LEGGE 29 aprile 1976, n. 177 - Normattiva

LEGGE 29 aprile 1976, n. 177 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 29 aprile 1976, n. 177 ultimo aggiornamento all'atto: 08/05/2010 --> Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010) (GU n.120 del 07-05-1976) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I COLLEGAMENTO DELLE PENSIONIALLA DINAMICA DELLE RETRIBUZIONI 1agg.1 orig. 2 3 4 CAPO II TRASFERIMENTO ASSEGNI VITALIZI AL FONDO SOCIALE E COSTITUZIONEDELLA POSIZIONE ASSICURATIVA. 5 6orig. 7 CAPO III RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ANTERIORI ALLA CONCESSIONEDELL'ASSEGNO PEREQUATIVO O DI INDENNITÀ ANALOGHE. 8 9 10 11 12 CAPO IV NUOVE NORME SULLA CONTRIBUZIONEE SULLA BASE PENSIONABILETitolo IPERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO 13agg.2 agg.1 orig. 14agg.2 agg.1 orig. 15 16 17 18orig. 19 20 Titolo II PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO 21 22 23 24 CAPO V PENSIONI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA 25 26 CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Allegati Tabelle Tabelleagg.2 agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-3-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Perequazione automatica delle pensioni Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per la emigrazione, sono soggette alla perequazione automatica secondo le disposizioni dei successivi articoli 2, 3 e 4.

(4)La perequazione automatica prevista dal precedente comma si applica anche sulle pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, del Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, nonché delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Il relativo onere è a carico dei fondi e delle casse predette.
(4)(
(6)) --------------- AGGIORNAMENTO
(4)La L. 17 aprile 1985, n. 141 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati nei successivi articoli 2 e 3, sono aumentate a decorrere dal 1 gennaio 1984 di un importo determinato in base alle aliquote percentuali stabilite dagli articoli medesimi, da applicarsi sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata. A decorrere dal 1 gennaio 1985 le pensioni di cui al comma precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella tabella allegata alla presente legge. Per le pensioni di reversibilità l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60 per cento." La medesima legge ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "La disposizione del primo comma dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, va interpretata nel senso che tra le pensioni a carico dello Stato, soggette alla perequazione automatica, sono ricomprese anche quelle del personale di magistratura e assimilato." --------------- AGGIORNAMENTO
(6)Il D.L 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1991, n. 58 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con eccezione di quelle a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono aumentate, a decorrere dal 1' luglio 1990, nelle misure percentuali indicate, con riferimento alle date di decorrenza dei trattamenti, nella allegata tabella B." articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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