LEGGE 6 giugno 1975, n. 207 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric
erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 6 giugno 1975, n. 207 Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini. Adeguamento delle competenze del comitato nazionale alle esigenze di applicazione della disciplina comunitaria dei V.Q.P.R.D. (GU n.156 del 16-06-1975) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-7-1975 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le lettere c),
- d)ed
- e)dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono sostituite dalle seguenti: "
- c)collabora con i competenti organi statali e regionali e altri enti ed organismi pubblici in ogni materia inerente alla disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
- d)promuove o assume iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui al presente decreto e contribuisce ad un opportuno coordinamento, secondo indirizzi informati all'interesse generale, di iniziative dello stesso genere e nella stessa materia assunte dalle regioni, da altri enti, organismi ed istituzioni;
- e)interviene in Italia e all'estero - e particolarmente nell'ambito della CEE - a tutela delle denominazioni di origine dei vini italiani nei modi consentiti dalle leggi e dai trattati internazionali anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici. A tal fine può avvalersi sia della collaborazione dei consorzi volontari di cui all'articolo 21 del presente decreto sia degli organi incaricati della vigilanza e della repressione delle frodi". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi