DECRETO 28 maggio 1988, n. 214 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui
Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE DECRETO 28 maggio 1988, n. 214 Attuazione della direttiva n. 85/210/CEE relativa al tenore di piombo nella benzina. note: Entrata in vigore del decreto: 5/7/1988 (GU n.143 del 20-06-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Allegati Allegato Direttiva del Consiglio art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-7-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1988; Vista la direttiva n. 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina inclusa nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della predetta direttiva; Sulla proposta dei Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità; EMANA il seguente decreto: Art. 1
- Il presente decreto fissa le norme di attuazione della direttiva n. 85/210/CEE, relativa al tenore di piombo nella benzina, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile
- La direttiva n. 85/210/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente: "Art. 14 (Conferimento di forza di legge ad alcune direttive).
- Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco 'À allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1". - La direttiva n. 85/210/CEE è stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 96 del 3 aprile
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