clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 1993, n. 214 Differimento dei termini di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei titoli III e IV, nonchè di quelle relative agli archivi, all'anagrafe nazionale ed al servizio di monitoraggio contenute nel titolo VII del nuovo codice della strada. note: Entrata in vigore del decreto: 30/6/1993 (GU n.151 del 30-06-1993) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-6-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993; Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Le disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano dal 1 ottobre 1993. 2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.