mi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 marzo 1947, n. 216 ultimo aggiornamento all'atto: 25/06/1956 --> Proroga dei contratti di esercizio delle miniere di zolfo in Sicilia. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956) (GU n.92 del 21-04-1947) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 22-4-1947 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; Vista la legge 1° novembre 1940, n. 1678; Vista la legge 12 febbraio 1942, n. 282; Vista la legge 21 dicembre 1942, n. 1783; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e il tesoro, e per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico I contratti di esercizio delle miniere di zolfo in Sicilia, contemplati dall'art. 55 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, possono essere ulteriormente prorogati per il periodo di tempo necessario ad assicurare una conveniente gestione delle miniere stesse e in ogni caso non oltre il 31 dicembre
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.