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Normattiva - Il portale della legge vigente

--> --> ORDINANZA 20 maggio 1987, n. 218 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 20 maggio 1987, n. 218 Misure dirette a disciplinare l'istituto della revisione prezzi e la definizione dei compensi professionali per le opere con onere a carico del fondo di protezione civile. (Ordinanza numero 987/FPC/ZA). (GU n.128 del 04-06-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-6-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; Viste le proprie ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 732/FPC/ZA del 21 maggio 1986 pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 123 del 29 maggio 1986 in materia di revisione prezzi; Viste le proprie ordinanze n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985 e n. 609/FPC/ZA del 17 settembre 1985 pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985 e n. 221 del 19 settembre 1985 in materia di compensi professionali; Ravvisata la necessità di uniformare la disciplina di cui alle cennate ordinanze per tutte le opere realizzate con onere a carico del fondo di protezione civile; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1 Le disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza numero 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985 in materia di compensi da corrispondere ai soggetti incaricati delle funzioni di direttore dei lavori, di ingegnere capo e di collaudatore, per i lavori il cui onere grava sul fondo di protezione civile, si applicano anche ai soggetti incaricati delle funzioni di progettazione e di contabilizzazione. È fatto salvo quanto disposto con ordinanza numero 609/FPC/ZA del 17 settembre 1985 per i lavori relativi ai progetti unitari di cui al comma 11 dell'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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