DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1989, n. 226 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu
alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1989, n. 226 Esecuzione degli emendamenti alla convenzione istitutiva dell'Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT) e degli emendamenti al relativo accordo operativo del 1976, adottati a Londra dal 14 al 16 ottobre
- note: Entrata in vigore del decreto: 29/6/1989 (GU n.137 del 14-06-1989) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Amendements Amendements Amendements Amendements Emendamenti Emendamenti Emendamento Emendamento Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-6-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1988; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile e delle partecipazioni statali; EMANA il seguente decreto: Art. 1
- Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti alla convenzione istitutiva dell'Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT) e agli emendamenti al relativo accordo operativo del 1976, adottati dall'Assemblea dell'Organizzazione nella sua quarta sessione tenutasi a Londra dal 14 al 16 ottobre 1985, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente all'articolo 34, comma 2, della convenzione e all'articolo XVIII, comma 2, dell'accordo medesimi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 gennaio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri GAVA, Ministro dell'interno VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica COLOMBO, Ministro delle finanze AMATO, Ministro del tesoro SANTUZ, Ministro dei trasporti MAMMÌ, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato PRANDINI, Ministro della marina mercantile FRACANZANI, Ministro delle partecipazioni statali Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1989 Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 26 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1 del decreto: - Il testo dell'art. 34, comma 2, della convenzione indicata nel presente articolo, alla quale è stata data esecuzione con D.P.R. n. 263/1979 (ratificata in data 10 luglio 1979 ed entrata in vigore il 16 luglio 1979), è il seguente: "2) Ove venga adottato dall'assemblea, l'emendamento entrerà in vigore centoventi giorni dopo il ricevimento che parte del Depositario della notifica di accettazione di tale emendamento da parte dei due terzi degli Stati che alla data della sua adozione da parte dell'assemblea, erano Parti e rappresentavano almeno i due terzi del totale delle quote di investimento. Quando entra in vigore, l'emendamento diviene vincolante per tutte le Parti e per tutti i Firmatari, ivi inclusi coloro che non l'hanno accettato". - Il testo del comma 2 dell'art. XVIII dell'accordo operativo indicato nel presente articolo, al quale è stata data esecuzione con D.P.R. n. 263/1979 (ratificato in data 10 luglio 1979 ed entrato in vigore il 16 luglio 1979), è il seguente: "2) Se sarà stato adottato dall'assemblea dopo essere stato approvato dal consiglio, l'emendamento entrerà in vigore centoventi giorni dopo che il Depositario avrà ricevuto la notifica dell'approvazione di tale emendamento da parte dei due terzi dei Firmatari che alla data della sua adozione da parte dell'assemblea, avevano la qualità di Firmatari e rappresentavano almeno i due terzi del totale delle quote di investimento. Solamente la Parte interessata è abilitata a notificare la approvazione di un emendamento al Depositario. Tale notifica equivarrà ad accettazione dell'emendamento dalla detta Parte. Dal momento dell'entrata in vigore, l'emendamento diverrà vincolante per tutti i Firmatari, compresi coloro che non l'hanno accettato". articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi