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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1991, n. 231 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1991, n. 231 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1991, n. 231 ultimo aggiornamento all'atto: 07/08/1997 --> Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. note: Entrata in vigore del decreto: 16/8/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1997) (GU n.179 del 01-08-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I ORGANIZZAZIONECapo ISTRUTTURE ORGANIZZATIVE 1 2 3 4 TITOLO I ORGANIZZAZIONECapo IIIL SEGRETARIO GENERALE 5orig. 6orig. TITOLO I ORGANIZZAZIONECapo IIII SETTORI 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TITOLO II ATTIVITÀ CONOSCITIVA, ISPETTIVAED ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE 21 22 23 24 25 26 TITOLO III AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀCapo IGESTIONE DEI FONDI ASSEGNATI 27 TITOLO III AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀCapo IICONTRATTI E SPESE VARIE 28 29 30 31 32 TITOLO III AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀCapo IIISERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 33 TITOLO III AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀCapo IVSERVIZI DI CASSA E DI ECONOMATO 34 35 36 37 38 39 TITOLO III AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀCapo VTRATTAMENTO ECONOMICO 40 41 41 bis 42 43 TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI 44 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-8-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 6, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, che prevede l'emanazione di norme regolamentari sull'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria; Udito il parere del predetto Garante; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 marzo 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Funzioni organizzative del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria:

  1. a)è titolare dell'ufficio di cui all'art. 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
  2. b)adotta i provvedimenti relativi alla composizione interna delle singole unità organizzative in cui esso si articola, stabilendo la disciplina relativa;
  3. c)impartisce le direttive e gli ordini di servizio per il loro efficiente funzionamento;
  4. d)cura i rapporti con gli organi costituzionali e con gli organi preposti alla regolazione del sistema delle comunicazioni sociali, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con le organizzazioni della Comunità europea, inerenti ai settori della radiodiffusione e dell'editoria;
  5. e)nell'ambito delle funzioni attribuitegli può organizzare indagini conoscitive;
  6. f)nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano e non possa sopperire con la propria organizzazione, può stipulare convenzioni di ricerca, di elaborazione di studi e di dati con istituti universitari, con esperti di qualificata competenza e con organismi specializzati ai fini dell'approfondimento dei temi connessi alle comunicazioni di massa;
  7. g)può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti;
  8. h)esercita ogni altro potere previsto dalle leggi e dai regolamenti. 2. Al termine di ciascun anno finanziario il Garante invia al Ministero del tesoro un elenco delle convenzioni stipulate. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 6, della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato): "6. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'Ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto è emanato entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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