LEGGE 13 marzo 1958, n. 250 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric
erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 13 marzo 1958, n. 250 ultimo aggiornamento all'atto: 13/10/2020 --> Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2020) (GU n.83 del 05-04-1958) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I Estensione ed oggetto dell'assicurazione 1orig. 2 TITOLO II Commissioni provinciali, compartimentali e centrali 3 4 5 6 7 8 TITOLO III Prestazioni 9 TITOLO IV Contributi 10orig. 11agg.1 orig. 12 13 TITOLO V Disposizioni transitorie 14 15 16 17orig. 18 19 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-10-2020 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie, beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni. (
(5)) Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute altresì a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie. Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome, sono i marittimi previsti dall'art. 115 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli che sono pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di pescicoltura, ecc. --------------- AGGIORNAMENTO
(5)Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 1) che la disciplina dettata dal primo comma del presente articolo si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi