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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1961, n. 257 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1961, n. 257 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis

ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1961, n. 257 ultimo aggiornamento all'atto: 23/10/1996 --> Disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'Ufficio medico legale. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996) (GU n.99 del 21-04-1961) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀCAPO IAttribuzioni 1agg.1 orig. 2agg.1 orig. 3agg.1 orig. CAPO II Composizione 4agg.2 agg.1 orig. CAPO III Ordinamento 5agg.1 orig. 6agg.2 agg.1 orig. 7agg.2 agg.1 orig. 8agg.1 orig. 9agg.2 agg.1 orig. TITOLO II CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀCAPO IAttribuzioni 10agg.1 orig. 11agg.1 orig. CAPO II Composizione 12agg.1 orig. 13agg.1 orig. CAPO III Ordinamento 14agg.1 orig. 15agg.1 orig. 16agg.1 orig. TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI AL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ E AI CONSIGLIPROVINCIALI DI SANITÀ 17agg.1 orig. 18agg.1 orig. TITOLO IV UFFICIO MEDICO LEGALE 19agg.2 agg.1 orig. 20agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-12-1996 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 76 della Costituzione; Visti l'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296, e l'articolo unico della legge 19 ottobre 1960, n. 1236; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la sanità e con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Il Consiglio superiore di sanità: 1) prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica su richiesta del Ministro per la sanità; 2) propone lo studio di problemi attinenti all'igiene e sanità; 3) propone indagini scientifiche, inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e sanitario; 4) propone all'Amministrazione sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti da promuovere per la tutela della salute pubblica; 5) delibera gli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei colori nocivi; 6) delibera sulle altre materie sottoposte alla sua competenza per disposizioni di legge.

(3)(
(4)) --------------- AGGIORNAMENTO
(3)Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994. --------------- AGGIORNAMENTO
(4)Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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