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DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 258 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 258 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 258 ultimo aggiornamento all'atto: 31/08/1974 --> Istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 393 (in G.U. 31/08/1974, n.227). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/1974) (GU n.178 del 09-07-1974) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3orig. 4orig. 5orig. 6 7orig. 8orig. 9orig. 10 11orig. Norme transitorie 12orig. 13orig. 14 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-9-1974 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di istituire una imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine sulle armi, sulle munizioni e sugli esplosivi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Art. 1 ((È istituita una imposta interna di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni nella misura appresso indicata: A) Armi da fuoco, lunghe: portatili, da guerra o tipo guerra, per ciascun esemplare..................................... L. 100.000 B) Armi da fuoco, corte: da guerra o tipo guerra, per ciascun esemplare L. 100.000 C) Canne finite pronte per la vendita: per le armi di cui alle precedenti lettere A) e B), per ciascuna canna........................ L. 100.000 D) Munizioni: relative alle armi indicate nelle precedenti lettere A) e B), per ciascun pezzo............ L. 5)) Sono esenti dall'imposta o sovrimposta tutti i prodotti elencati nel precedente comma quando sono destinati alle forze armate, ai corpi di polizia e ad altre amministrazioni dello Stato. ((In caso di vendita a privati, da parte delle predette amministrazioni, di tali prodotti si applica ad essi l'imposta sul valore aggiunto.)) Le esenzioni sono accordate sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi dall'Amministrazione finanziaria. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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