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DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1964, n. 26 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1964, n. 26 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clic

ca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1964, n. 26 ultimo aggiornamento all'atto: 18/04/1964 --> Istituzione di una imposta speciale sugli acquisti. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 aprile 1964, n. 190 (in G.U. 18/04/1964, n.97). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/1964) (GU n.48 del 24-02-1964) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3orig. 4 5orig. 6 7orig. 8orig. 9orig. 10orig. 11 Allegati Tabella Tabellaorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-4-1964 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, comma secondo della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni e aggiunte; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni e aggiunte; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di applicare un'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti; Sentito il Consiglio dei Ministri sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero, e per la grazia e giustizia; Decreta: Art. 1 È istituita un'imposta speciale sugli acquisti del seguenti prodotti, effettuati da privati consumatori presso industriali e commercianti: a) autovetture nuove di cui all'art. 26 lett. a, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ((comprese le autovetture per il trasporto promiscuo di persone e di cose)) ; b) imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica e imbarcazioni del tipo fuori bordo. ((Agli effetti del presente decreto, per nuove s'intendono le autovetture che vengono iscritte per la prima volta nel Pubblico registro automobilistico)) . ((Ai sensi del presente decreto si intendono privati consumatori tutte le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni di qualsiasi specie i quali, per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera a), iscrivano per la prima volta l'autovettura nel Pubblico registro automobilistico e per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera b) li acquistino per uso proprio presso industriali o commercianti)) ;(

(1)) -------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 12 aprile 1964, n. 190 ha disposto (con l'art. 2) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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