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DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1975, n. 26 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1975, n. 26 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clic

ca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1975, n. 26 ultimo aggiornamento all'atto: 26/04/1975 --> Disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1975, n. 125 (in G.U. 26/04/1975, n.110). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/1975) (GU n.53 del 25-02-1975) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3 4 5 6 7orig. 8 9 10 11 12 13 13 bis 14 15 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-4-1975 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme che consentano l'immediata ripresa dell'attività creditizia in agricoltura; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro e con i Ministri per le regioni e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Decreta: Art. 1 Per le operazioni di credito agrario di miglioramento fondiario, ((...)) e di esercizio, di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, assistite da concorso nel pagamento degli interessi, i tassi agevolati a carico degli operatori agricoli sono aumentati al ((5 per cento)) per i mutui di miglioramento fondiario ((...)) ed al 7 per cento per i prestiti di esercizio, comprensivi di ogni e qualsiasi onere, ((...)) . L'aumento dei tassi agevolati è ridotto al ((3,50 per cento)) per i mutui di miglioramento fondiario ((...)) ed al 5 per cento per i prestiti di esercizio, qualora le aziende agricole ricadano nei territori di cui al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, ed in quelli dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i prestiti di esercizio previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, i tassi vigenti a carico degli operatori sono aumentati di due punti. La misura di detti tassi non potrà, comunque, superare il 5 per cento. ((Per le operazioni effettuate con i fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici, escluse quelle di cui al fondo di rotazione istituito con legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, l'interesse a carico degli operatori è fissato al 3,50 per cento per i mutui di miglioramento fondiario e al 5 per cento per i prestiti di esercizio Per i mutui destinati all'acquisto di proprietà diretto-coltivatrici, assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi o erogati con le disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, i tassi agevolati sono fissati al 3 per cento. L'aumento dei tassi agevolati previsto dai commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del presente articolo non si applica ai mutui per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati stipulati contratti condizionati o siano stati concessi, previ gli accertamenti di ammissibilità, i prescritti nulla osta, ovvero le autorizzazioni all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, o siano stati emessi decreti d'impegno; a tali mutui si applicano i tassi di interesse previsti nei documenti anzidetti. Non si applica l'aumento anzidetto allorché le cambiali agrarie per i prestiti siano state rilasciate in epoca anteriore all'entrata in vigore del presente decreto. Qualunque convenzione stipulata dopo l'entrata in vigore del presente decreto in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente è inefficace)) . In dipendenza delle norme recate dal presente decreto, saranno apportate le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario con la procedura prevista dalle leggi che regolano i relativi "fondi di rotazione". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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