icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 23 febbraio 2001, n. 29 ultimo aggiornamento all'atto: 31/01/2005 --> Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali. note: Entrata in vigore della legge: 3-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2005) (GU n.51 del 02-03-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5agg.2 agg.1 orig. 6 7 8 9 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-3-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 Interventi su beni culturali 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, nonché per la valorizzazione e il potenziamento di musei, è autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per l'anno 2001, di lire 28.500 milioni per l'anno 2002, nonché di lire 40.000 milioni per l'anno 2003. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Soprintendenze competenti per territorio. 3. Gli interventi di cui al presente articolo, nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 9 dell'articolo 5 della presente legge, possono essere direttamente effettuati dai soggetti proprietari, possessori o detentori dei beni ai quali sono assegnate le relative risorse, sotto la vigilanza della competente Soprintendenza. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, apporovato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è opearto il rinvio, Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - L'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, recante "Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali", così recita: "Art. 1. - 1. Per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali e per la concessione dei relativi contributi, ivi compresi quelli destinati alla realizzazione dei musei, sono autorizzati:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.