cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 12 agosto 1993, n. 301 ultimo aggiornamento all'atto: 15/04/1999 --> Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea. note: Entrata in vigore della legge: 1/9/93 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/04/1999) (GU n.192 del 17-08-1993) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-4-1999 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A s s e n s o 1. La donazione delle cornee è gratuita. È consentito il prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dei figli se di età non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione. 2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso è espresso dai rispettivi rappresentanti legali. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.