cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 18 maggio 1967, n. 318 ultimo aggiornamento all'atto: 06/04/1968 --> Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/1968) (GU n.133 del 29-05-1967) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4orig. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Disposizioni transitorie e finali 19 20 21 22 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-5-1967 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennità per i mutilati ed invalidi di guerra, sia militari che civili, sono concessi e liquidati in base alla tabella C annessa alla presente legge. La tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, modificata dall'articolo 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616 e le tabelle G, I, M, O annesse alla legge 25 gennaio 1962, n. 12, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.