LEGGE 25 luglio 1988, n. 318 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 25 luglio 1988, n. 318 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale, con allegati, adottato a Ginevra il 20 marzo
- note: Entrata in vigore della legge: 7/08/1988 (GU n.184 del 06-08-1988 - Suppl. Ordinario n. 71) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Allegati Agreement Agreement Progetto Accordo CAPITOLO I OBIETTIVI Art. 1 CAPITOLO II DEFINIZIONI Art. 2 CAPITOLO III COSTITUZIONE ED AMMINISTRAZIONE Art. 3 Art. 4 Art. 5 CAPITOLO IV CONSIGLIO INTERNAZIONALE DELLA GOMMA NATURALE Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 CAPITOLO V PRIVILEGI ED IMMUNITÀ Art. 20 CAPITOLO VI CONTABILITÀ E VERIFICA DEI CONTI Art. 21 Art. 22 Art. 23 CAPITOLO VII BILANCIO AMMINISTRATIVO Art. 24 Art. 25 CAPITOLO VIII SCORTA STABILIZZATRICE Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 CAPITOLO IX RAPPORTI CON IL FONDO COMUNE PER I PRODOTTI DI BASE Art. 41 CAPITOLO X DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPROVVIGIONAMENTO, DI ACCESSO AL MERCATO ED ALTRE Art. 42 Art. 43 CAPITOLO XI CONSULTAZIONI IN MATERIA DI POLITICA INTERNA Art. 44 CAPITOLO XII STATISTICHE, STUDI E INFORMAZIONI Art. 45 Art. 46 Art. 47 CAPITOLO XIII VARIE Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 CAPITOLO XIV RICORSI E CONTROVERSIE Art. 54 Art. 55 CAPITOLO XV DISPOSIZIONI FINALI Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Allegato A Allegato B Allegato C Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-8-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
- Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale, con allegati, adottato a Ginevra il 20 marzo
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