cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 22 luglio 1975, n. 319 ultimo aggiornamento all'atto: 20/02/1992 --> Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992) (GU n.201 del 30-07-1975) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I DELL'ELEZIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI 1 Titolo II DELLA CONTINUITÀ DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE 2 3orig. Titolo III DELLE PENSIONI DI INVALIDITÀ 4orig. 5 6 Titolo IV DELLE CONTRIBUZIONI 7 Titolo V DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI 8 9orig. Titolo VI DEI PROVVEDIMENTI VARI 10 11 12 13 14 15 16 17 18orig. 19 20 21 22 Allegati Tabella A Tabella A Tabella B Tabella Borig. Tabella C Tabella Corig. Tabella D Tabella Dorig. Tabella E Tabella Eorig. Tabella F Tabella F Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-8-1975 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali è eletto dagli iscritti alla Cassa stessa. L'elezione ha luogo con suffragio diretto sulla base di liste rigide concorrenti nell'ambito di collegi elettorali comprendenti non meno di mille iscritti e non più di seimila, delimitati con il regolamento di esecuzione della presente legge, che sarà emanato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, sentiti il Consiglio nazionale forense ed il consiglio di amministrazione della Cassa. I collegi elettorali possono comprendere uno o più distretti di corte d'appello. Ad essi è assegnato un numero di delegati pari ad uno ogni mille iscritti alla Cassa o frazione superiore a trecento. Le liste possono comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei delegati attribuiti al collegio e concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Nei collegi elettorali composti dalla aggregazione di più distretti di corte d'appello ed ai quali non è assegnato un unico delegato le liste debbono essere rappresentative dei vari distretti. L'espressione del voto avviene presso sezioni elettorali costituite in ogni sede di tribunale. Può essere consentito il voto per corrispondenza. Il regolamento prevede le modalità per la convocazione delle assemblee e la proclamazione degli eletti. Le prime elezioni con il metodo previsto dalla presente legge dovranno aver luogo entro il 31 dicembre 1976. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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