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DECRETO 9 luglio 1987, n. 328 - Normattiva

DECRETO 9 luglio 1987, n. 328 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 9 luglio 1987, n. 328 ultimo aggiornamento all'atto: 03/03/1988 --> Criteri di massima in ordine all'idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1988) (GU n.180 del 04-08-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-3-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici; Visti, in particolare, il comma 2 dell'art. 6 e il comma 4 dell'art. 10, concernenti la fissazione dei criteri in ordine alla idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici; Viste le indicazioni fornite, a tal riguardo, dall'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con nota del 28 gennaio 1987; Decreta: Art. 1 1. Le officine di produzione dei prodotti cosmetici devono soddisfare i criteri di massima sull'idoneità dei locali e delle attrezzature descritti nell'allegato, che fa parte integrante del presente decreto. 2. Le officine di produzione dei cosmetici devono essere adeguate ai criteri di cui al precedente comma 1 entro il 31 dicembre 1987. (

(1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 9 luglio 1987 Il Ministro della sanità DONAT CATTIN Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale GORRIERI Visto, il Guardasigilli: ROGNONI --------------- AGGIORNAMENTO
(1)Il D.M. 30 dicembre 1988, n. 580, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del presente decreto, è prorogato al 31 dicembre 1988, limitatamente alle prescrizioni contenute nel capitolo 1 ("locali") dei "criteri di massima in ordine alla idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici" descritti nell'allegato allo stesso decreto, e fatto salvo, comunque, il disposto del punto 1.5, lettera d), di tale capitolo. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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