erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 5 agosto 1988, n. 339 Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, concernente norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza. note: Entrata in vigore della legge: 12/8/1988 (GU n.188 del 11-08-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-8-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, è sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Il Ministro delle finanze può richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, con il consenso degli interessati ed anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali della Guardia di finanza che si trovino in ausiliaria ovvero che successivamente al collocamento in congedo per limiti di età abbiano prestato servizio temporaneo senza soluzione di continuità per almeno dodici mesi ed i vicebrigadieri e militari di truppa collocati in congedo per limite di età. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.