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LEGGE 5 agosto 1988, n. 339 - Normattiva

LEGGE 5 agosto 1988, n. 339 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 5 agosto 1988, n. 339 Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, concernente norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza. note: Entrata in vigore della legge: 12/8/1988 (GU n.188 del 11-08-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-8-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, è sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Il Ministro delle finanze può richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, con il consenso degli interessati ed anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali della Guardia di finanza che si trovino in ausiliaria ovvero che successivamente al collocamento in congedo per limiti di età abbiano prestato servizio temporaneo senza soluzione di continuità per almeno dodici mesi ed i vicebrigadieri e militari di truppa collocati in congedo per limite di età. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

  1. a)aver riportato, nell'ultimo quinquennio, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" e non essere stati sanzionati disciplinarmente;
  2. b)non essere rimasti assenti dal servizio, sempre nell'ultimo quinquennio, per malattia, licenza di convalescenza od aspettativa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
  3. c)essere stati dichiarati meritevoli dal comandante di Corpo. 3. I militari richiamati a norma del comma 1 non possono essere mantenuti in servizio oltre il 31 dicembre 1989". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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