Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DECRETO 25 gennaio 1988, n. 35 ultimo aggiornamento all'atto: 18/02/1988 --> Approvazione della deliberazione 25 novembre 1987 del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti concernente la misura delle quote dovute dagli iscritti per l'anno 1988 per le spese del suo funzionamento ed il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1988-89. note: Entrata in vigore del decreto: 03/03/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/02/1988) (GU n.39 del 17-02-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-3-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL GUARDASIGILLI MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115; Esaminata la deliberazione in data 25 novembre 1987, con la quale il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per l'anno 1988, per le spese del suo funzionamento, nonché il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1988-89; Decreta: È approvata la deliberazione in data 25 novembre 1987 del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti - allegata al presente decreto - che determina la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per l'anno 1988 per le spese del suo funzionamento, nonché il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1988-89. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 25 gennaio 1988 Il Ministro: VASSALLI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 69/1963 reca l'ordinamento della professione di giornalista. L'art. 20 di detta legge così recita: "Art. 20 (Attribuzioni del consiglio). - Il consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: (Omissis).
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.