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DECRETO 25 gennaio 1988, n. 35 - Normattiva

DECRETO 25 gennaio 1988, n. 35 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DECRETO 25 gennaio 1988, n. 35 ultimo aggiornamento all'atto: 18/02/1988 --> Approvazione della deliberazione 25 novembre 1987 del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti concernente la misura delle quote dovute dagli iscritti per l'anno 1988 per le spese del suo funzionamento ed il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1988-89. note: Entrata in vigore del decreto: 03/03/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/02/1988) (GU n.39 del 17-02-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-3-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL GUARDASIGILLI MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115; Esaminata la deliberazione in data 25 novembre 1987, con la quale il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per l'anno 1988, per le spese del suo funzionamento, nonché il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1988-89; Decreta: È approvata la deliberazione in data 25 novembre 1987 del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti - allegata al presente decreto - che determina la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per l'anno 1988 per le spese del suo funzionamento, nonché il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1988-89. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 25 gennaio 1988 Il Ministro: VASSALLI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 69/1963 reca l'ordinamento della professione di giornalista. L'art. 20 di detta legge così recita: "Art. 20 (Attribuzioni del consiglio). - Il consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: (Omissis).

  1. f)determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;
  2. g)stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti". - Il D.P.R. n. 115/1965 approva il regolamento per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista. L'art. 27 di tale decreto è così formulato: "Art. 27 (Quote annuali - Contributi). - Il consiglio nazionale dell'Ordine stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di dicembre di ciascun anno, la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, nonché la misura dei diritti dovuti per le altre prestazioni ad esso richieste. Con le modalità di cui al comma precedente, il consiglio regionale o interregionale provvede a stabilire la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, ed a determinare la misura dei contributi per l'iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti, nonché la misura dei diritti per il rilascio delle tessere e dei certificati e per le altre prestazioni". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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