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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1977, n. 351 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 1 luglio 1977, n. 351 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 1 luglio 1977, n. 351 ultimo aggiornamento all'atto: 30/12/1980 --> Esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1977, n. 535 (in G.U. 20/08/1977, n.226). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1980) (GU n.179 del 02-07-1977) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 2 bis 2 ter 3agg.2 agg.1 orig. 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-8-1977 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e di emanare norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 Nei confronti dei soggetti tenuti a presentare dichiarazioni di redditi entro il 30 giugno 1977, i quali presentino la dichiarazione e versino la relativa imposta successivamente alla scadenza del termine ma entro il 15 luglio 1977, non si applicano le pene pecuniarie previste per la tardiva dichiarazione dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, né la sopratassa e gli interessi previsti dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. ((Nei confronti dei soggetti tenuti alla presentazione del modello di allegato anagrafico di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1977 per le dichiarazioni indicate nel comma precedente, che presentino dello modello anagrafico entro il 15 luglio 1977, non si applica la pena pecuniaria prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784)) . articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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