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LEGGE 22 maggio 1976, n. 361 - Normattiva

LEGGE 22 maggio 1976, n. 361 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 22 maggio 1976, n. 361 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 241, concernente concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo di lire 9.000 milioni all'Ente autonomo acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio. (GU n.147 del 05-06-1976) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 6-6-1976 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 241, concernente concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo di lire 9.000 milioni all'Ente autonomo acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio, con le seguenti modificazioni: Nel titolo, le parole: "lire 9.000 milioni" sono sostituite con le parole: "lire 3.000 milioni". L'articolo 1 è sostituito dal seguente: La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, con sede in Bari, sino ad un massimo di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1976, per porlo in grado di provvedere al ripianamento dei disavanzi del proprio bilancio. L'articolo 2 è sostituito dal seguente: Il mutuo sarà estinto in trentacinque annualità a decorrere dal 1 gennaio successivo alla sua somministrazione o dalla data in cui saranno prodotte le deleghe di cui al seguente articolo 3. L'articolo 4 è sostituito dal seguente: Il mutuo sarà somministrato in base a richiesta dell'Ente ed a nulla osta del Ministero dei lavori pubblici e sarà assistito da garanzia sussidiaria dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 maggio 1976 LEONE MORO - GULLOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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