cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 17 luglio 1975, n. 400 ultimo aggiornamento all'atto: 14/09/2020 --> Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020) (GU n.226 del 26-08-1975) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5agg.1 orig. 6 7 8 9 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-8-2009 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative disposta ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, la liquidazione delle società cooperative conseguente allo scioglimento della società per atto dell'autorità nei casi di cui all'articolo 2544 del codice civile e di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, la liquidazione coatta dei consorzi riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, e delle associazioni di cooperative erette in ente morale disposta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, la liquidazione dei predetti consorzi conseguente allo scioglimento d'ufficio nei casi di cui all'articolo 85 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, la liquidazione dei consorzi cooperativi specificati nell'articolo 27-quater del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, conseguente al provvedimento di scioglimento di cui all'articolo 2544 del codice civile, nonché la liquidazione coattiva di ogni altro ente cooperativo assoggettato alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo quanto previsto dalle leggi speciali e - in ogni caso - dalle disposizioni della presente legge. ((La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente)) . articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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