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DECRETO 7 settembre 1988, n. 407 - Normattiva

DECRETO 7 settembre 1988, n. 407 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qu

i Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DECRETO 7 settembre 1988, n. 407 ultimo aggiornamento all'atto: 04/12/1997 --> Revisione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri. note: Entrata in vigore del decreto: 2/10/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/1997) (GU n.219 del 17-09-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.2 agg.1 orig. 2orig. 3orig. 4 5 Allegati Tabelle Tabelleagg.2 agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-12-1997 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 4 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1961, n. 1181; Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e successivi adeguamenti disposti con le leggi 4 gennaio 1951, n. 32, 7 ottobre 1957, n. 974 e 18 ottobre 1961, n. 1164 e con i decreti ministeriali 25 marzo 1966, 1 ottobre 1971, 16 aprile 1976, 4 marzo 1980, 16 settembre 1982; Sulla proposta del Consiglio nazionale dei geometri; Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione della tariffa; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge n. 887/1984; Decreta: Art. 1 ((

  1. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di: L. 43.500 per il geometra; L. 27.000 per gli aiutanti di concetto.
  2. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 32, primo comma, sono stabiliti per ogni ora o frazione di ora, in ragione di L. 87.000 per il geometra e di L. 55.000 per gli aiutanti di concetto. )) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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