LEGGE 13 agosto 1984, n. 469 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 13 agosto 1984, n. 469 ultimo aggiornamento all'atto: 18/12/1986 --> Modifiche al decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, ed alla legge 17 febbraio 1981, n. 26, recanti misure per fronteggiare la situazione dei porti. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1986) (GU n.228 del 20-08-1984) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5orig. 6agg.1 orig. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-9-1984 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 193, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, nel testo sostituito con la legge 23 dicembre 1983, n. 732, è sostituito dal seguente: "
- Gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici, nonché, per il solo anno 1984, il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, sono autorizzati, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, a stipulare mutui con garanzia dello Stato con istituti di credito anche di diritto pubblico, per un periodo non superiore a dieci anni, per la copertura finanziaria delle operazioni di cui ai precedenti commi". Il comma 6 dell'articolo 3 del richiamato decreto-legge n. 103 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 230 del 1983, è sostituito dal seguente: "
- Per il pagamento del contributo di cui al precedente comma 5, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 10.500 milioni per l'anno 1984 e di lire 2.100 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi