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LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 - Normattiva

LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 ultimo aggiornamento all'atto: 04/02/2026 --> Anagrafe e censimento degli italiani all'estero. note: Entrata in vigore della legge: 8/11/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/02/2026) (GU n.261 del 07-11-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I ANAGRAFI DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO 1agg.1 orig. 2orig. 3 4agg.1 orig. 5orig. 6agg.3 agg.2 agg.1 orig. 7orig. Capo II RILEVAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO 8agg.2 agg.1 orig. 9orig. 10orig. 11orig. 12orig. 13agg.1 orig. 14agg.1 orig. 15orig. Capo III DISPOSIZIONI FINALI 16 17agg.1 orig. 18 19orig. 20 21 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-2-2026 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. ((L'anagrafe)) dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) ((è tenuta)) presso i comuni ((...)) . 2. ((L'AIRE è costituita)) da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero. 2-bis. ((L'AIRE costituisce parte integrante dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.)) 2-ter. ((Gli adempimenti anagrafici di cui alla presente legge sono effettuati nell'ANPR)) . 3. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio d'anagrafe ((del comune di iscrizione all'AIRE)) il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero. 4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11)) . 5. ((L'AIRE)) contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto. 6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11)) . 7. Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nell'anagrafe ((di cui al comma 5)) , se lo stesso è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. 8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi. 9. ((Non sono altresì iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo:))

  1. a)((i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;))
  2. b)((il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all'estero e le persone con esso conviventi, notificati alle autorità locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l'Unione europea o le organizzazioni internazionali;))
  3. c)((i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori del territorio nazionale;))
  4. d)((i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;))
  5. e)((il personale civile e militare che fruisce dell'indennità di lungo servizio all'estero prevista dall'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;))
  6. f)((il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);))
  7. g)((le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d),
  8. e)e f), che si recano all'estero al seguito dei medesimi.)) 9-bis. ((L'iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo è facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all'estero per l'Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte o per i soggetti di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125)) . 10. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11)) . 11. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11)) . 12. Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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