qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1994, n. 1 ultimo aggiornamento all'atto: 01/03/1994 --> Misure a garanzia del credito agrario. note: Entrata in vigore del decreto: 7/1/1994.Decreto-Legge convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 135 (in G.U. 01/03/1994, n.49). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1994) (GU n.4 del 07-01-1994) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-1-1994 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di confermare l'istituto del privilegio legale per i finanziamenti di credito agrario e peschereccio, al fine di rendere più agevole l'accesso al credito da parte dei piccoli operatori dei settori; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. L'articolo 44 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "Art. 44 (Garanzie). - 1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46. 2. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, effettuati mediante utilizzo di cambiale agraria e di cambiale pesca, sono comunque assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.