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DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012)(1) - Normattiva

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012)(1) - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazio

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(1)ultimo aggiornamento all'atto: 09/01/2026 --> Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (12G0009) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/01/2026) (GU n.19 del 24-01-2012 - Suppl. Ordinario n. 18) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I CONCORRENZA Capo I Norme generali sulle liberalizzazioni 1agg.2 agg.1 orig. 2orig. 3orig. 4orig. Capo II Tutela dei consumatori 5orig. 5 bis 5 teragg.1 orig. 6orig. 7orig. 8agg.1 orig. Capo III Servizi professionali 9agg.2 agg.1 orig. 9 bis 10orig. 11agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 12orig. Capo IV Disposizioni in materia di energia 13orig. 14agg.1 orig. 15orig. 16agg.1 orig. 17orig. 18 19orig. 20orig. 21agg.1 orig. 22orig. 23 24orig. 24 bis 24 ter Capo V Servizi pubblici locali 25agg.1 orig. 26orig. 26 bisorig. Capo VI Servizi bancari e assicurativi 27orig. 27 bisorig. 27 ter 27 quater 27 quinquies 28agg.2 agg.1 orig. 29agg.1 orig. 30orig. 31agg.1 orig. 32agg.1 orig. 33orig. 34agg.1 orig. 34 bis 34 ter 35agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Capo VII Trasporti 36orig. 37orig. Capo VIII Altre liberalizzazioni 38orig. 39agg.1 orig. 40orig. 40 bis Titolo II INFRASTRUTTURE Capo I Misure per losviluppoinfrastrutturale 41agg.1 orig. 42agg.1 orig. 43orig. 44agg.1 orig. 45orig. 46orig. 47 48orig. 49orig. 50agg.1 orig. 51agg.1 orig. 52agg.1 orig. 53agg.2 agg.1 orig. 54orig. 55agg.2 agg.1 orig. 55 bisorig. Capo II Misure per l'edilizia 56orig. 57orig. 58 Capo III Misure per la portualità e l'autotrasportoel'agricoltura 59orig. 59 bisorig. 59 ter 60orig. 60 bis 61 61 bisorig. 62agg.3 agg.2 agg.1 orig. 63orig. 64 65agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 66agg.3 agg.2 agg.1 orig. 67orig. 67 bis 67 ter Titolo III EUROPA Capo I Armonizzazione dell'ordinamento interno 68 69 70orig. Capo II Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE delParlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali 71agg.1 orig. 72 73agg.1 orig. 74 75 76agg.2 agg.1 orig. 77 78 79 80 81orig. 82 Capo III Altre misure di armonizzazione 83 84 85orig. 86 87orig. 88 89 90orig. 91orig. 91 bisorig. 92 93 94 95orig. 96orig. 97orig. 97 bis 98 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-1-2016 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 4 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinarietà ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita economica e la competitività del Paese, al fine di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte alla modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali, all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonché alla facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
  1. a)le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;
  2. b)le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti. 2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)) . 4. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti. 4-bis. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012". 4-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012". 5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (73)

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