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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 10 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 10 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 10 ultimo aggiornamento all'atto: 21/04/1998 --> Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1998) (GU n.41 del 14-02-1972 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3 4 5 6 7orig. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Allegati Tabella Tabella Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-2-1972 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione; Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle regioni; Sentite le Regioni a statuto ordinario; Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;. Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la pubblica istruzione, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario. Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti:

  1. a)i corsi di addestramento professionale di cui all'art. 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificato dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 456) ed all'articolo 46 della legge medesima ivi compresa l'erogazione delle indennità agli allievi ai sensi dell'art. 48 della legge stessa e dell'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424;
  2. b)i corsi aziendali di riqualificazione di cui agli articoli 53, 54 e 55 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
  3. c)l'addestramento professionale degli artigiani;
  4. d)la formazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706);
  5. e)l'istruzione artigiana e professionale negli istituiti e servizi dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia. Le attività di cui alla presente lettera
  6. e)saranno esercitate nel rispetto delle esigenze di coordinamento ed amministrazione nei programmi generali di trattamento che rimangono di competenza del predetto Ministero;
  7. f)la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;
  8. g)l'orientamento e la qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili;
  9. h)ogni altra funzione in ordine alla formazione e addestramento professionale attualmente svolta dagli organi centrali o periferici dello Stato, ferme restando le competenze di cui al successivo art. 7. Nelle funzioni amministrative trasferite sono comprese anche: 1) la vigilanza tecnica ed amministrativa sullo svolgimento delle attività; 2) la concessione di sovvenzioni e finanziamenti a favore delle attività stesse; 3) l'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti che hanno per scopo l'addestramento e l'istruzione artigiana e professionale; 4) l'acquisto, la locazione, la costruzione, l'ampliamento e la gestione dei centri di addestramento ed istruzione artigiana e professionale ivi comprese le relative attrezzature, ad eccezione di quelli destinati all'espletamento delle funzioni di cui ai successivi articoli 7 e 8. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (13)

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