cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 febbraio 1985, n. 10 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive. (GU n.30 del 05-02-1985) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 6-2-1985 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: "di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile"; il comma 5 è sostituito dal seguente: "La disciplina dell'attività di radiodiffusione sonora e televisiva dell'emittenza privata, nazionale e locale, le norme dirette ad evitare situazioni di oligopolio e ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari delle emittenti radiotelevisive private, nonché le norme volte a regolare la pubblicità nazionale e quella locale, sono dettate dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo". All'articolo 3: il comma 2 è sostituito dal seguente: "Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 sono provvisoriamente consentiti, per ogni singola emittente, ponti radio tra i propri studi di emissione, i rispettivi trasmettitori e tra gli stessi ed i ripetitori con le caratteristiche tecniche in atto"; al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale percentuale, salvo quanto disposto dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo, sarà elevata al 40 per cento a partire dal 1 luglio 1986". Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente: "Art. 3-bis - (Pubblicita). - 1. La pubblicità diffusa dalle emittenti televisive private non può superare il 16 per cento del totale delle ore settimanali effettivamente dedicate alla trasmissione di programmi. La trasmissione di messaggi pubblicitari non può eccedere il 20 per cento di ciascuna ora di effettiva trasmissione. 2. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contestualmente alla determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari di cui all'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, fissa per la concessionaria la quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione". All'articolo 4: al comma 1, le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni" e dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: "g-bis) le ore di trasmissione dei programmi e loro variazioni"; è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. La presentazione, nei termini, della comunicazione di cui al comma 1 rende non punibili le violazioni amministrative e penali, di cui all'articolo 195 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto". All'articolo 5: i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Il presidente del consiglio di amministrazione della società concessionaria è nominato dal consiglio tra i suoi componenti ed ha la stessa durata. 2. Il presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione al quale risponde, esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale, sul raggiungimento degli scopi sociali e sull'attuazione degli indirizzi della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi". All'articolo 6: il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria del servizio radiotelevisivo è composto di sedici membri nominati dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103. La nomina avviene con voto limitato ai tre quarti dei componenti da eleggere. Per l'elezione dei primi dodici componenti è necessaria la maggioranza assoluta dei membri della commissione parlamentare. Il consiglio è completato con la nomina di coloro che, dopo i primi dodici, hanno ottenuto il maggior numero di voti. La nomina è validamente effettuata se tutti i componenti risultano eletti nella medesima votazione"; il comma 3 è sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione della società con cessionaria nomina il proprio presidente e, su proposte di quest'ultimo, tra i suoi componenti, uno o più vice presidenti"; al comma 4: i numeri: "1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8)" sono sostituiti, rispettivamente, dalle lettere: "a), b), c), d), e), f), g), h)"; le lettere
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.