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LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 - Normattiva

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 ultimo aggiornamento all'atto: 13/05/2025 --> Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. note: Entrata in vigore della legge: 17-1-

  1. Il Titolo II entra in vigore il 15-7-
  2. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2025) (GU n.13 del 16-01-1991 - Suppl. Ordinario n. 6) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I NORME IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIOENERGETICO E DI SVILUPPO DELLEFONTI RINNOVABILI DI ENERGIA 1orig. 2 3 4agg.1 orig. 5orig. 6 7 8 9orig. 10 11orig. 12 13orig. 14 15 16 17 18 19orig. 20 21 22agg.1 orig. 23 24 TITOLO II NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLIEDIFICI 25 26agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 27 28agg.1 orig. 29orig. 30orig. 31orig. 32 33orig. 34orig. 35 36 37 TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI 38orig. 39 Allegati Tabella A Tabella A Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-2007 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)
  3. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
  4. La politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle materie prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione.
  5. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia ((. . .)) : il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ((. . .)) o di prodotti vegetali. (( PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )) . Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
  6. L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (12)

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.