zzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 febbraio 1946, n. 100 ultimo aggiornamento all'atto: 30/09/1960 --> Provvedimenti tributari a favore degli Enti locali. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1960) (GU n.69 del 23-03-1946) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2 3 4 5agg.1 orig. 6orig. 7 8 9 10 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-5-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni; Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni; Visto il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16; Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1937; n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614; Vista la legge 7 aprile 1942, n. 409; Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 204; Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530; Sentito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri Segretario di Stato e con i Ministri per l'interno, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1 La tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale marzo 1945, n. 62, e modificata come segue: BEVANDE (vedi art. 96) Unità Imposta di misura in lire Vini comuni............................... hl. 800 Vi si comprendono tutti i vini co- munque confezionati (in fusti o in altri recipienti) di gradazione alcoolica superiore od uguale ai cinque gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac, e non superiore a ventuno, esclusi quelli delle voci successive. Vini fini................................. hl. 3.000 Vi si comprendono tutti i vini spe- ciali, quali il vermut, il marsala, i vini liquorosi (crema marsala, mosca- ti, aleatici e malvasie - passiti e non passiti -), i vinsanti,i vini liquorosi in genere, i vini aromatici e gli ape- ritivi base di vino la cui gradazione alcoolica sia non superiore a ventuno gradi. ((...)) Vini spumanti in bottiglia................ una 100
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.