o clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1948, n. 100 ultimo aggiornamento all'atto: 29/12/1948 --> Disposizioni penali per il controllo delle armi. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1948) (GU n.56 del 06-03-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3agg.1 orig. 4orig. 5orig. 6orig. 7 8orig. 9orig. 10orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-7-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 678, 679, 695, 697, 698 e 699 del Codice penale, relativi alla fabbricazione, commercio e detenzione abusiva di armi e di materie esplodenti, nonché alla omessa denuncia di esse da parte di chi le detiene o di chi abbia notizia che si trovano in un luogo da lui abitato; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo, luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 5 febbraio 1948; Art. 1 Chiunque, senza licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato o esporta o pone comunque in vendita o cede a qualsiasi titolo armi o parti di armi ((atte all'impiego)) , munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa sino a lire duecentomila. Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezione di armi artistiche, rare o antiche. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.