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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 100 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 100 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis

ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 100 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena. (GU n.71 del 22-03-1966) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 6-4-1966 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 76, 77 e 78, relativi alla Scuola di specializzazione in pediatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Scuola di specializzazione in Pediatria Art.

  1. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la Scuola di specializzazione in pediatria. Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di trenta in ogni anno di corso. Art.
  2. - La Scuola ha la durata di tre anni. Art.
  3. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Clinica pediatrica; Patologia pediatrica (neonatale e prima infanzia); Genetica umana; Embriologia ed anatomia; Fisiologia; Biochimica applicata; Puericultura; Immunologia e microbiologia. 2° Anno: Clinica pediatrica; Patologia pediatrica (seconda infanzia); Puericultura e medicina preventiva; Malattie infettive (batteriche); Semeiotica pediatrica; Endocrinologia pediatrica; Radiologia; Psicologia e neuropsichiatria infantile; Cardiologia. 3° Anno: Clinica pediatrica; Patologia pediatrica (terza infanzia); Semeiotica funzionale; Malattie infettive (virali); Clinica chirurgica pediatrica; Dermatologia; Otorinolaringologia pediatrica; Ortopedia; Oculistica; Legislazione in rapporto al bambino. Gli specializzandi sono inoltre tenuti alla frequenza obbligatoria continua, a turno, nei diversi reparti, alla frequenza ai seminari interni, alle esercitazioni cliniche e di laboratorio, alla collaborazione al servizio di guardia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n.
  4. - VILLA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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