LEGGE 10 marzo 1955, n. 101 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric
erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 10 marzo 1955, n. 101 Provvidenze a favore dei sinistrati del terremoto del marzo 1952 in provincia di Catania. (GU n.72 del 29-03-1955) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-4-1955 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzata la spesa di un miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 per provvedere, in dipendenza dei terremoti verificatisi nel marzo 1952 in provincia di Catania, nei Comuni che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro:
- a)alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;
- b)alla concessione di sussidi, in ragione de 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione, escluso ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonché di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 648, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;
- c)alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dall'abitabilità;
- d)alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati rurali, delle opere irrigue e di viabilità poderale, delle cisterne, dei muri di recinzione dei fondi e delle opere per sostegno del terreno. Al riparto della spesa per gli interventi di cui alle precedenti lettere, si provvederà con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per l'agricoltura e le foreste. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi