erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 3 aprile 1979, n. 101 ultimo aggiornamento all'atto: 07/11/1989 --> Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989) (GU n.98 del 07-04-1979) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I ORDINAMENTO DEL PERSONALE 1orig. 2 3orig. 4 5 6 7orig. 8 9 10orig. 11 12 13agg.1 orig. 14 15 Capo II TRATTAMENTO ECONOMICO 16orig. 17orig. 18 19 20 21 22 Capo III ASPETTI SINDACALI 23 24 25 26agg.1 orig. Capo IV 27orig. Capo V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 28 29 30 31 32 33 Titolo di merito autonomo 34orig. 35 36 37 38 39 40 41agg.1 orig. 42 43 44 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-1-1982 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Classificazione del personale postelegrafonico Il personale di ruolo delle aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compresi gli operai ed esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale e quelli con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è classificato in otto categorie professionali, ordinate in scala progressiva in relazione al livello di professionalità, alle attribuzioni ed alle connesse responsabilità, nonché al grado di cultura, generale e professionale, necessario. Ciascuna categoria si articola in qualifiche funzionali di equivalente professionalità. Le declaratorie di cui al successivo articolo 3 stabiliscono i principi generali in base ai quali vanno individuate le singole, equipollenti qualifiche funzionali nell'ambito di ciascuna categoria e definiti i relativi profili professionali. I profili professionali evidenziano la tipologia delle prestazioni lavorative richieste per ciascuna qualifica funzionale, ne individuano la omogeneità o complementarietà con altre di diversa categoria, delimitano le eventuali sfere di autonomia e le responsabilità connesse all'esercizio dei compiti previsti e precisano i requisiti soggettivi, culturali e professionali necessari per assolverli, in modo da realizzare una razionale organizzazione del lavoro che eviti ogni confusione di competenze, come anche ogni irrazionale parcellizzazione del lavoro, e renda possibile una effettiva mobilità del personale. La definizione dei profili professionali deve essere preordinata alla realizzazione della funzionalità del nuovo ordinamento con la valorizzazione della professionalità e la specificazione delle corrispondenti attribuzioni e responsabilità. A tali fini devono essere assegnate al personale le mansioni previste per le categorie di inquadramento ed i profili professionali riconosciuti, in modo da realizzare una precisa corrispondenza fra mansioni e qualifica professionale, ferme restando in prima applicazione le attuali intercambiabilità previste per il personale degli uffici locali e delle agenzie. All'individuazione delle qualifiche funzionali e alla definizione dei relativi profili professionali, e successivi aggiornamenti, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti una apposita commissione paritetica amministrazione-sindacati del personale postelegrafonico a carattere nazionale maggiormente rappresentativi e il consiglio di amministrazione. A tali fini il personale delle diverse categorie va raggruppato, in senso verticale, secondo i settori operativi di applicazione, quali risultano dal seguente schema: a) personale con funzioni direttive;(
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.