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LEGGE 3 aprile 1979, n. 101 - Normattiva

LEGGE 3 aprile 1979, n. 101 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 3 aprile 1979, n. 101 ultimo aggiornamento all'atto: 07/11/1989 --> Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989) (GU n.98 del 07-04-1979) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I ORDINAMENTO DEL PERSONALE 1orig. 2 3orig. 4 5 6 7orig. 8 9 10orig. 11 12 13agg.1 orig. 14 15 Capo II TRATTAMENTO ECONOMICO 16orig. 17orig. 18 19 20 21 22 Capo III ASPETTI SINDACALI 23 24 25 26agg.1 orig. Capo IV 27orig. Capo V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 28 29 30 31 32 33 Titolo di merito autonomo 34orig. 35 36 37 38 39 40 41agg.1 orig. 42 43 44 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-1-1982 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Classificazione del personale postelegrafonico Il personale di ruolo delle aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compresi gli operai ed esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale e quelli con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è classificato in otto categorie professionali, ordinate in scala progressiva in relazione al livello di professionalità, alle attribuzioni ed alle connesse responsabilità, nonché al grado di cultura, generale e professionale, necessario. Ciascuna categoria si articola in qualifiche funzionali di equivalente professionalità. Le declaratorie di cui al successivo articolo 3 stabiliscono i principi generali in base ai quali vanno individuate le singole, equipollenti qualifiche funzionali nell'ambito di ciascuna categoria e definiti i relativi profili professionali. I profili professionali evidenziano la tipologia delle prestazioni lavorative richieste per ciascuna qualifica funzionale, ne individuano la omogeneità o complementarietà con altre di diversa categoria, delimitano le eventuali sfere di autonomia e le responsabilità connesse all'esercizio dei compiti previsti e precisano i requisiti soggettivi, culturali e professionali necessari per assolverli, in modo da realizzare una razionale organizzazione del lavoro che eviti ogni confusione di competenze, come anche ogni irrazionale parcellizzazione del lavoro, e renda possibile una effettiva mobilità del personale. La definizione dei profili professionali deve essere preordinata alla realizzazione della funzionalità del nuovo ordinamento con la valorizzazione della professionalità e la specificazione delle corrispondenti attribuzioni e responsabilità. A tali fini devono essere assegnate al personale le mansioni previste per le categorie di inquadramento ed i profili professionali riconosciuti, in modo da realizzare una precisa corrispondenza fra mansioni e qualifica professionale, ferme restando in prima applicazione le attuali intercambiabilità previste per il personale degli uffici locali e delle agenzie. All'individuazione delle qualifiche funzionali e alla definizione dei relativi profili professionali, e successivi aggiornamenti, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti una apposita commissione paritetica amministrazione-sindacati del personale postelegrafonico a carattere nazionale maggiormente rappresentativi e il consiglio di amministrazione. A tali fini il personale delle diverse categorie va raggruppato, in senso verticale, secondo i settori operativi di applicazione, quali risultano dal seguente schema: a) personale con funzioni direttive;(

(1)) b) personale degli uffici;(
(1)) c) personale dell'esercizio, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie e quello con qualifica di mestiere, suddistinto secondo le specializzazioni. --------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 22 dicembre 1981, n. 797, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1982 i due settori operativi previsti, rispettivamente, dalle lettere
  1. b)e
  2. e)dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, vengono fusi nell'unico settore dell'esercizio UP e ASST." articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (5)

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