icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 8 febbraio 1958, n. 102 Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956 e successivi emendamenti, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare. (GU n.59 del 08-03-1958) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-3-1958 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera d) dell'art. 2 dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 30 ottobre 1956 (integrato con gli scambi di Note 7 gennaio 1957, 28 gennaio 1 febbraio 1957, 26 marzo 1957 e 2 aprile 1957) è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 15.875 di lire da destinare ai finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.