ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1959, n. 102 Erezione in ente morale delle Casse comunali di credito agrario di Stintino (Sassari) e di Palmadula (Sassari). (GU n.78 del 01-04-1959) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 16-4-1959 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Vista la richiesta formulata dal Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione terza del 14 gennaio 1959, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Sono erette in ente morale le Casse comunali di credito agrario di Stintino (Sassari) e di Palmadula (Sassari). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare. Dato a Roma, addì 13 febbraio 1959 GRONCHI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1959 Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 39. - VILLA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.