DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1978, n. 102 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visuali
zzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1978, n. 102 ultimo aggiornamento all'atto: 06/11/1986 --> Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1986) (GU n.102 del 13-04-1978 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Capo II AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA IN TRIESTE 12orig. 13 14orig. 15 16orig. 17 18 Capo III SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIOREDI STUDI AVANZATI IN TRIESTE 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Capo IV SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E TRADUTTORI ESCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNOLOGIE BIOMEDICHE. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Capo V COLLEGIO DEL MONDO UNITO DI DUINO-AURISINA 46 47orig. 48 Allegati Tabelle Tabelle Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-4-1978 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 8 agosto 1977, n. 546, concernente ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976; Udito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'art. 34 della legge 8 agosto 1977, n. 546; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro incaricato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; Decreta: Art. 1 A decorrere dall'anno accademico 1977-78 è istituita, in conformità di quanto disposto dall'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'Università statale degli studi di Udine. Essa ha il fine di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli e comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati: 1) Lingue e letterature straniere:
- a)corso di laurea in lingue e letterature straniere. Nell'ambito della facoltà di lingue e letterature straniere sarà valorizzato in particolare lo studio delle lingue e letterature dell'Europa orientale. 2) Ingegneria:
- a)corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;
- b)corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali a indirizzo economico-organizzativo. 3) Scienze matematiche, fisiche e naturali:
- a)corso di laurea in scienze dell'informazione. 4) Agraria:
- a)corso di laurea in scienze agrarie;
- b)corso di laurea in scienze della preparazione alimentare;
- c)corso di laurea in scienze della produzione animale. 5) Lettere e filosofia:
- a)corso di laurea in conservazione dei beni culturali a indirizzi: archivistici e librari; architettonici, archeologici e dell'ambiente; mobili e artistici. L'ordinamento didattico del corso di laurea terrà conto dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli. L'Università è compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1), del testo delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni. La facoltà di lingue e letterature straniere della Università di Trieste funzionante in. Udine, passa dall'Università di Trieste alla Università di Udine. Le relative dotazioni didattiche e i rapporti connessi sono trasferiti all'Università di Udine. I corsi sdoppiati del biennio propedeutico della facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, funzionanti in Udine, autorizzati limitatamente all'anno accademico 1977-78 dall'art. 26, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, cessano di funzionare come corsi sdoppiati e costituiscono corsi normali della facoltà di ingegneria dell'Università di Udine di cui al primo comma, n. 2), del presente art. 1. In attesa della riforma dell'ordinamento universitario e della facoltà di medicina, l'Università degli studi di Trieste è autorizzata a stipulare una convenzione con l'ospedale civile di Udine per la istituzione in Udine, mediante sdoppiamento, dei corsi di insegnamenti attinenti al triennio clinico e di scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università di Trieste. L'Università degli studi di Udine si organizzerà in dipartimenti in conformità di quanto sarà disposto dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi