Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DECRETO 20 gennaio 1997, n. 102 ultimo aggiornamento all'atto: 19/11/1998 --> Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero e delle relative funzioni. note: Entrata in vigore del decreto: 6/5/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/11/1998) (GU n.92 del 21-04-1997) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3orig. 4orig. 5orig. 6orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-12-1998 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, istitutivo del Ministero del commercio con l'estero; Visti il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, il regio decreto 30 maggio 1946, n. 459, l'art. 9 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, la legge 1 luglio 1955, n. 556, il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1958, n. 542, concernenti le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249, e 28 ottobre 1970, n. 775; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; Vista la legge 18 marzo 1989, n. 106, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE); Vista la legge 23 agosto 1989, n. 400; Visto l'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, concernente la costituzione presso il Ministero dell'Osservatorio economico; Visto l'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, l'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 che attribuisce ad un regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle relative funzioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del commercio con l'estero; Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero del 15 luglio 1994 concernente l'attribuzione di funzioni ai dirigenti generali, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1994; Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600, concernente disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero; Vista la proposta, elaborata congiuntamente dai dirigenti generali competenti, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302; Vista la nota n. 10902/95/7.519/GM/ms dell'11 marzo 1995 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; Vista la nota n. 104197 del 20 aprile 1995 del Ministero del tesoro; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996; Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero 1. Le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero sono ripartite nel modo specificato negli articoli seguenti. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.