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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1960, n. 103 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1960, n. 103 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1960, n. 103 ultimo aggiornamento all'atto: 18/03/1961 --> Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attività di polizia giudiziaria e tributaria. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1961) (GU n.58 del 08-03-1960) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I Disposizione generale 1 CAPO II Procedimenti giurisdizionali 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAPO III Uffici tavolari, uffici di stato civile e atti notarili 11 12 13orig. CAPO IV Polizia giudiziaria e tributaria 14 15 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-6-1960 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;. Visti gli articoli 84 e 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro per l'interno e del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la difesa; Decreta: Art. 1 Nella provincia di Bolzano, in attuazione delle norme contenute nel titolo X dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'uso, su base di parità, dà parte dei cittadini di lingua tedesca, della loro lingua nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attività, di polizia giudiziaria e tributaria, è regolato dalle seguenti disposizioni. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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