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LEGGE 30 marzo 1981, n. 104 - Normattiva

LEGGE 30 marzo 1981, n. 104 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 30 marzo 1981, n. 104 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, concernente adeguamento di talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980. (GU n.90 del 01-04-1981) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 2-4-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, concernente adeguamento di talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: Le parole "prorogato" e "proroga" di cui al nono comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "sospeso" e "sospensione". All'articolo 2, al primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi: dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle indicate al primo comma, effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici che agiscono in nome e per conto del commissario". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 marzo 1981 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI FORLANI - SARTI - REVIGLIO - DI GIESI Visto, il Guardasigilli: SARTI nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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