← Italia

DECRETO 16 marzo 1987, n. 104 - Normattiva

DECRETO 16 marzo 1987, n. 104 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DECRETO 16 marzo 1987, n. 104 Ripartizione della materia prima tra le industrie di trasformazione ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE n. 1320/85 nella campagna di trasformazione del pomodoro da industria 1987-88 e disposizioni sulla contrattazione. (GU n.69 del 24-03-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Allegati Allegato 1 Allegato 1 Allegato 2 Allegato 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-4-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 426/86 del Consiglio del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; Visto il regolamento CEE n. 989/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; Visto il regolamento CEE n. 1277/84 del Consiglio dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati; Visto il regolamento CEE n. 1320/85 del Consiglio del 23 maggio 1985 recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione concesso per i prodotti trasformati a base di pomodori; Visto il regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3951/86 della commissione del 23 dicembre 1986; Visto il regolamento CEE n. 2223/85 della commissione del 31 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure temporanee relative all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2361/86 della commissione del 25 luglio 1986; Visto il regolamento CEE n. 1764/86 della commissione del 27 maggio 1986, relativo ai requisiti qualitativi minimi che i prodotti a base di pomodoro devono presentare per beneficiare dell'aiuto alla produzione; Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e successivi regolamenti CEE di completamento e di modifica; Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622; Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674; Visto il proprio decreto ministeriale 4 settembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 6 settembre 1985, con il quale sono state previste norme attuative relative: alla disciplina del sistema di aiuto alla produzione di concentrato di pomodoro, pomodoro pelato intero e non intero ed altri prodotti ortofrutticoli, previsto dal regolamento CEE n. 516/77; ai termini e condizioni di pagamento del prezzo minimo; Visto l'art. 5, par. 1, del decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319 approvato, con modificazioni, nella legge di conversione 1° agosto 1986, n. 445; Considerata l'opportunità di affidare ad un unico organismo l'attività di vigilanza e controllo per gli accertamenti di conformità degli ortofrutticoli trasformati, che beneficiano degli aiuti CEE, alle norme di qualità comunitarie e nazionali, al fine di conseguire la necessaria uniformità di indirizzi e comportamenti su tutto il territorio nazionale; Considerato che, malgrado le iniziative prese dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non è stato concluso per la campagna 1987-88 un accordo interprofessionale per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale; Considerato che occorre provvedere alla ripartizione del quantitativo di prodotto conformemente all'art. 1, par. 1, del regolamento CEE n. 1320/85, pari a 32.939.980 quintali; Considerato che le unioni nazionali delle associazioni di produttori ortofrutticoli UNAPOA, UIAPOA, UNAPRO - tenuto conto del quantitativo fissato dall'art. 1 del regolamento CEE n. 1320/85 e del fatto che la quota di produzione venduta da produttori non aderenti alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, rilevata nel periodo dal 1978 al 1984, è risultata pari all'1,50% del volume medio annuo del prodotto avviato alla trasformazione nel periodo suddetto - hanno determinato programmi di produzione e di commercializzazione per il pomodoro destinato alla trasformazione, stabilendo così quantitativi di produzione per ciascuna associazione di produttori, e che conseguentemente le stesse unioni nazionali hanno redatto, sulla base dei programmi di produzione e commercializzazione, un articolato piano di riparto a livello nazionale presentandolo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione; Atteso che, al riguardo, occorre provvedere a quanto necessario per dare applicazione alla normativa comunitaria; Decreta: Art. 1 Il quantitativo di pomodoro fresco destinato alla trasformazione industriale per la campagna 1987-88, nel limite globale di 32.939.980 quintali, stabilito all'art. 1 del regolamento CEE n. 1320/85, suddiviso in: q.li 17.071.600 in concentrato di pomodoro; q.li 12.356.410 in pomodori pelati interi in conserva; q.li 3.511.970 in altri prodotti a base di pomodoro, viene ripartito tra le imprese di trasformazione secondo l'elenco allegato al presente decreto (allegato 1), con le quantità ivi indicate a fianco di ciascuna impresa. I quantitativi come sopra attribuiti a ciascuna impresa possono essere utilizzati soltanto dall'impresa indicata e non possono essere oggetto di cessione. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (1)

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.