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LEGGE 7 aprile 1995, n. 104 - Normattiva

LEGGE 7 aprile 1995, n. 104 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 7 aprile 1995, n. 104 Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonchè per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale. note: Entrata in vigore della legge: 11/4/1995 (GU n.84 del 10-04-1995) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 11-4-1995 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. È convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 4, 8 marzo 1994, n. 155, e 6 maggio 1994, n. 270, recanti disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, nonché dei decreti-legge 9 agosto 1993, n. 285, 9 ottobre 1993, n. 403, 7 dicembre 1993, n. 506, 7 febbraio 1994, n. 95, 9 aprile 1994, n. 228, 10 giugno 1994, n. 355, 8 agosto 1994, n. 491, 7 ottobre 1994, n. 570, e 9 dicembre 1994, n.
  3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 aprile 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: MANCUSO AVVERTENZA: Il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio
  4. Nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 1995 sarà ripubblicato il testo del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n.
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Giurisprudenza su questa norma (1)

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