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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1982, n. 105 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1982, n. 105 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis

ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1982, n. 105 Autorizzazione alla fondazione "Giorgio Cini", con sede nell'isola di S. Giorgio Maggiore - Venezia, ad accettare una donazione. (GU n.86 del 29-03-1982) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 13-4-1982 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 N. 105. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione "Giorgio Cini", con sede nell'isola di S. Giorgio Maggiore - Venezia, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla principessa Yana Alliata di Montereale nata Cini con atto redatto a rogito dott. Giovanni Candiani, notaio in Venezia, in data 14 marzo 1981, numero 63682 di repertorio, registrato a Venezia il 3 aprile 1981 al n. 1107, consistente in:

  1. a)n. 325.000 azioni del valore nominale di L. 1.000 ciascuna, costituenti l'intero capitale della "Sanvio" società per azioni, società proprietaria pienamente ed esclusivamente dei due piani nobili e di un locale magazzino del palazzo Caldagna-Valmarana (Dorsoduro n. 864), porzione immobiliare valutata L. 400.000.000;
  2. b)n. 64 cose mobili, di cui n. 48 opere d'arte notificate con decreti del Ministro per i beni culturali e ambientali (il tutto illustrato e con le relative valutazioni nel predetto atto a rogito notaio Candiani n. 63682 di repertorio) per un valore di L. 1.834.000.000; la donazione è gravata, ai sensi dell'art. 739 del codice civile, degli oneri, per la fondazione, di tenere permanentemente e degnamente esposte le cose mobili donate nelle sale del palazzo, preferibilmente in quelle del primo piano, di renderle accessibili alla generalità del pubblico, di impiegare le sale a tal uopo utilizzate, in quanto compatibile con la loro destinazione, e gli altri locali del palazzo Caldagno per uso della fondazione o per i suoi scopi istituzionali, di provvedere alla buona conservazione, custodia, manutenzione, protezione delle dette cose mobili e immobili. Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1982 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 55 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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