qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. 105 ultimo aggiornamento all'atto: 20/06/2018 --> ((Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonchè in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali)). note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2003. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 2003, n. 170 (in G.U. 12/07/2003, n.160). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2018) (GU n.110 del 14-05-2003) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 1 bisagg.2 agg.1 orig. 2orig. 3agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 3 bisorig. 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-7-2003 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ripartire, nel corrente anno, le risorse finanziarie tra le università, destinando i fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, al sostegno di servizi agli studenti, al potenziamento della mobilità interuniversitaria degli studenti stessi, alla incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, nonché all'incremento del numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di consentire agli enti di ricerca ed alle università di assumere personale a tempo determinato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato; Ritenuta infine, la straordinaria necessità ed urgenza di indire una sessione straordinaria di esame di Stato per l'anno 2003, al fine di consentire a coloro che abbiano conseguito la laurea in farmacia, a compimento di un percorso formativo quadriennale, iniziato anteriormente al 1° novembre 1993, di concludere la formazione anteriormente al 1° novembre 2003, come previsto dall'articolo 12 della direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità 1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza ((di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori,)) di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilità internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" e, ((a decorrere dall'anno 2003)) , è ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalità di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.